Art. 2.
(Costituzione e rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie).

      1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie spetta, anche disgiuntamente, alle associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9 che hanno sottoscritto o aderiscono agli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 11, comma 1, nonché alle altre associazioni sindacali la cui presenza nella unità sia comprovata dalla contribuzione ai sensi dell'articolo 10, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti e comunque di almeno otto lavoratori. L'iniziativa per il rinnovo può essere assunta anche dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente.
      2. Possono presentare liste, oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, associazioni o comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa, purché

 

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alla lista aderiscano, mediante firme apposte in calce alla lista medesima, almeno il 5 per cento dei lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa e, comunque, almeno otto lavoratori. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2 mila, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per cento della quota eccedente i 2 mila occupati.